Come Vi abbiamo illustrato nei precedenti articoli, la mediazione civile e commerciale, prevista e disciplinata dal decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni è, tra le procedure di ADR (Alternative Dispute Resolution – Soluzioni Alternative al Conflitto), quella più utile ad affrontare e risolvere controversie, senza ricorrere a un Giudice, all’esito della quale, l’accordo ha gli stessi effetti di una sentenza emessa tra le parti.
Nell’ambito della normativa fino a ora emanata durante il periodo emergenziale, un’importante novità legislativa è stata introdotta rispetto all’obbligo del tentativo di mediazione per tutte le obbligazioni contrattuali.
Il Legislatore ha, infatti, previsto il ricorso obbligatorio alla mediazione quando si tratta di valutare se il rispetto delle misure di contenimento abbia inciso sull’inadempimento addebitabile al debitore e, conseguentemente, sulla sua responsabilità contrattuale.
Vediamo più nel dettaglio il significato di questi termini.
Quando si conclude un contratto, entrambe le parti dell’accordo si assumono, esplicitamente o implicitamente, uno o più azioni/obblighi (c.d. obbligazioni o prestazioni contrattuali) necessarie a dare esecuzione all’accordo concluso, o da mantenere nel corso della durata del contratto medesimo (es. pagamento di un canone di locazione verso il mantenimento della disponibilità dell’immobile locato; consegna di un bene verso pagamento del prezzo; impegno a vendere/acquistare un immobile), affinché esso si consideri correttamente adempiuto.
È importante prendere consapevolezza del fatto che ciascuna parte di un contratto può essere considerata “debitore di una prestazione o obbligazione”. Il debitore della prestazione non è, quindi, da intendersi solo colui che deve versare una somma di denaro (questa è solo l’accezione più comune del termine “debitore”) ma anche, ad esempio, il proprietario di un bene che si impegna a consegnare l’immobile al conduttore o il professionista che deve eseguire una prestazione d’opera.
Conseguentemente, la responsabilità contrattuale è la conseguenza, disciplinata dalla legge e/o dal contratto, che consegue al verificarsi di un mancato adempimento alle obbligazioni assunte o concordate. Il mancato adempimento, può essere di vare tipologie: totale, parziale, inesatto, ecc. ecc.
Secondo il codice civile il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La normativa emergenziale prodotta in questi mesi ha previsto, nella materia che ci occupa, l’obbligo da parte del Giudice di valutare, ai fini dell’accertamento della responsabilità contrattuale e del relativo risarcimento del danno, se il rispetto delle misure di contenimento, cosiddette emergenziali, possa aver inciso sull’equilibrio contrattuale, e quindi sulla responsabilità del debitore. Un tanto vale anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti.
In tutte le suddette ipotesi di inadempimento contrattuale, in dipendenza dell’osservanza delle norme di contenimento, di altre misure comunque disposte durante il periodo emergenziale, è stata inoltre espressamente introdotta l’obbligatorietà del tentativo di mediazione.
In altre parole, si tratta di una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria (per vedere le altre clicca qui) operante qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
- si tratti di obbligazioni contrattuali (con esclusione di obblighi derivanti da fonti diverse dal contratto);
- sia contestato un inadempimento collegabile al rispetto delle misure di contenimento o altre norme disposte durante il periodo emergenziale;
- si chiesto il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale.
In questi casi, è pertanto necessario rivolgersi a un Organismo di mediazione per attivare il relativo procedimento, con l’assistenza del proprio Avvocato.
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A presto, con il prossimo approfondimento.
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