Le procedure di ADR (Alternative Dispute Resolution – Soluzioni Alternative al Conflitto), costituiscono l’insieme degli strumenti per affrontare e risolvere controversie senza ricorrere alla procedura giudiziale avanti a un Tribunale. In questa cornice è contenuta la mediazione civile e commerciale, prevista e disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive sue modifiche, che ne struttura il funzionamento e riconosce il valore legale dell’accordo.
L’Organismo di mediazione è l’ente presso cui si può svolgere il tentativo di mediazione civile commerciale.
e deve essere iscritto in un apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, chiamato R.O.M. (Registro Organismi di Mediazione), dopo aver superato le verifiche circa il possesso di specifici requisiti previsti per legge.
Questo tipo di procedimento offre il grande vantaggio di fondarsi sulla natura collaborativa di ciascuna parte nei confronti dell’altra, di approfondire i rispettivi obiettivi da raggiungere e trovare forme di accordo efficaci nel tempo e implementare soluzioni che neppure un Tribunale può imporre.
Approfondiamo la struttura del procedimento e i vantaggi per le parti.
L’efficacia della mediazione.
L’accordo sottoscritto in esito ad un procedimento di mediazione secondo il D.Lgs. n. 28/2010, costituisce titolo esecutivo ad ogni effetto di legge.
Infatti, quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati stessi, costituisce titolo esecutivo per:
- l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Si tratta della stessa efficacia di una sentenza emessa da un Tribunale.
Ciò significa che, nell’ipotesi di inadempimento di una delle parti, non sarà necessario effettuare il passaggio attraverso tutte le fasi prodromiche e costitutive necessarie all’esecuzione forzata, con conseguente ulteriore risparmio di costi e tempi rispetto al giudizio ordinario.
Tempi ridotti.
La parte che vuole depositare la domanda di mediazione sceglie liberamente l’Organismo a cui rivolgersi, l’unico vincolo stabilito dalla legge è quello della sede territoriale nel circondario del Tribunale che sarebbe competente per la controversia.
Il procedimento di mediazione inizia con la:
- presentazione della domanda di mediazione presso l’Organismo compilando un format all’uopo già predisposto e disponibile on line (clicca qui) indicando la sede di Conegliano (competente per Treviso e provincia).
Entro 30 giorni, l’Organismo nomina il mediatore, fissa il primo incontro e provvede a notiziare la parte chiamata in mediazione. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni salvo proroga concordata tra le parti per ragioni oggettive. Ciò significa che dopo il primo incontro è possibile che vengano fissati altri incontri di mediazione se necessari per l’approfondimento e il raggiungimento dell’accordo.
Costi certi e prevedibili.
Il procedimento di mediazione ha costi predeterminati e calmierati, fissati dal D.M. 180/2010 (cfr. tabella clicca qui), c.d. indennità di mediazione.
Essa è composta di due voci: le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- Le spese di avvio sono versate all’atto del deposito della domanda da parte dell’istante e dell’adesione da parte del chiamato in mediazione: ciascuna parte versa all’Organismo le c.d. spese di avvio (in misura fissa di €40,00, oltre ad IVA, per i procedimenti di valore fino ad € 250.000,00 e €80,00, oltre ad IVA, per i procedimenti di valore pari o superiore). Queste spese non possono essere modificate dall’Organismo e coprono i costi amministrativi necessari all’istruzione della pratica. L’Organismo può richiedere e addebitare all’istante le eventuali ulteriori spese vive quali, ad esempio, il costo delle raccomandate per la chiamata in mediazione della controparte.
- Le spese di mediazione sono fissate in una tabella ministeriale in ragione del valore della domanda e sono comprensive dell’onorario del mediatore – indipendentemente dal numero degli incontri svolti – e devono essere versate all’esito del primo incontro di mediazione, c.d. incontro programmatico, durante il quale vengono fornite informazioni sulla modalità di svolgimento del procedimento e, all’esito del quale, le parti si si determinano a proseguire con la mediazione (vedi tabella clicca qui).
Materie obbligatorie.
La risoluzione alternativa delle controversie (anche detta Giustizia Consensuale) è così efficace che, in alcune materie, è lo stesso Legislatore a prevedere il tentativo di mediazione come fase obbligatoria prima di iniziare l’eventuale contenzioso giudiziale (c.d. mediazione obbligatoria). Tra queste, vi sono i conflitti in materia di contratti di locazione, affitto d’azienda, divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, contratti bancari, assicurativi e finanziari, diritti reali, condominio, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, responsabilità medica.
Vantaggi fiscali.
Il D. Lgs. 28/2010 ha previsto alcuni importanti benefici fiscali:
- un credito d’imposta relativo alle indennità complessive corrisposte all’Organismo, sino alla concorrenza di € 500,00 in caso di successo della mediazione; in caso di insuccesso il credito d’imposta è ridotto della metà (€ 250,00);
- l’esenzione di tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ivi, quindi, le imposte ipotecarie e catastali in caso di accordi aventi ad oggetto immobili e, più in generale, diritti reali;
- l’esenzione del verbale di accordo dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00 altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
L’esenzione dai versamenti tributari consente un risparmio significativo in tutti i casi in cui l’accordo di mediazione preveda il ricorso all’atto pubblico notarile (ad es. per effettuare un passaggio di proprietà, una donazione o una divisione, un passaggio generazionale in azienda, che abbiano ad oggetto beni immobili e/o quote societarie).
Riservatezza.
Tutti coloro che intervengono, a qualunque titolo, nel procedimento di mediazione sono tenuti a mantenere la riservatezza sia in merito alla sua effettuazione che alle informazioni acquisite e alle dichiarazioni rese nel corso di tutta la procedura. In particolare, le informazioni acquisite e le dichiarazioni rese non possono essere utilizzate nell’eventuale successivo giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, della mediazione, né è ammessa prova testimoniale o il deferimento del giuramento decisorio. Ciò vale per il mediatore e ugualmente tutti coloro che fanno parte dell’Organismo nonché per i legali che vi hanno partecipato in assistenza dei propri Clienti. La consapevolezza in capo alle parti che nulla di quanto ascoltato e riportato durante il procedimento potrà essere divulgato altrove, consente di approcciarsi alla mediazione con maggiore apertura e serenità, nonché di salvaguardare le relazioni.
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