Come già anticipato nelle nostre precedenti news, il procedimento di mediazione rientra nel novero delle procedure alternative al ricorso in Tribunale (cosiddette A.D.R. Alternative Dispute Resolution – Strumenti di risoluzione negoziata), è disciplinato dalla legge, consente di concludere accordi condivisi, utili alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari, fiscalmente agevolati e validi come titolo esecutivo.
Da non sottovalutare anche l’ulteriore corollario consistente nella possibilità di chiudere alcuni procedimenti amministrativi e penali in corso, una volta dimostrato di aver raggiunto un accordo con la controparte.
Nella gestione dei conflitti molto spesso, inizialmente, le posizioni sembrano inconciliabili perché incagliate in estremi opposti.
Mediare non significa trovare un “accomodamento” che accontenti un po’ tutti, ma condividere una soluzione che risponda ai diversi bisogni e obiettivi di ciascuno. Mediare significa scegliere, sia nell’ambito dei rapporti personali o famigliari che in quelli di tipo commerciale, il tipo di relazione che si intende avere con l’altra parte del conflitto in corso oppure il modo in cui si intende risolvere definitivamente una pendenza.
Il procedimento ha durata massima di tre mesi e, in alcune materie, è obbligatorio il tentativo di mediazione (per leggere il nostro precedente articolo clicca qui)
Condividere il precorso che porta alla conclusione di questo tipo di accordi, consente anche di scegliere di prevedere già la modalità con la quale gestire eventuali disaccordi futuri che dovessero ulteriormente insorgere.
È sempre utile, quindi, prendere in considerazione l’ADR prima di avviare un contenzioso formale e valutare quale potrebbe essere lo scenario alternativo in modo tale da poter assumere una decisione consapevole.
Altrettanto vantaggioso è prevenire le modalità negoziali di risoluzione di eventuali controversie inserendo nei contratti la clausola di mediazione.
A seguito delle novità introdotte dalla legislazione di emergenza di questi ultimi mesi, il tentativo di mediazione è divenuto obbligatorio in tutte le ipotesi in cui l’inadempimento del debitore della prestazione è collegato al rispetto delle chiusure o limitazioni imposte dal legislatore.
Per depositare una domanda di mediazione on line clicca qui oppure puoi consegnarlo presso la nostra sede in Conegliano, Via Cesare Battisti n. 5/A.
Per informazioni, chiama al numero 0438.1640006 o scrivi all’indirizzo info@zbusiness.it
ZBUSINESS SRL