Una recentissima ordinanza del Tribunale di Verona del Giudice dott. Vaccari, “fa saltare” il divieto di agire giudizialmente contro Banca Intesa, come stabilito dall’art. 3 D.L. 99/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 121 del 31.07.2017, in danno ai clienti.
Si ricorda che il citato decreto, oltre a disporre la liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, ha previsto la cessione a Intesa San Paolo delle attività e passività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.
In particolare, poi, l’art. 3 (clicca qui) ha fissato una di clausola di salvaguardia, in favore della cessionaria Intesa San Paolo, che ha impedito agli ex clienti delle banche venete di avanzare in causa pretese creditorie contro l’Istituto torinese, fondate su fatti o contestazioni stragiudiziali precedenti la cessione (ovvero precedenti il giugno 2017), relativamente ai rapporti contrattuali stretti con gli istituti in liquidazione.
Ciò nonostante, al contempo, Intesa San Paolo abbia conservato intatta la propria legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il rispetto degli obblighi contrattuali contro tutti i clienti acquisiti.
Il Tribunale, con l’ordinanza in commento, ha disapplicato la clausola di salvaguardia di cui all’art. 3, sconfessando un caposaldo della legge di cessione.
Il caso.
Il caso riguarda un correntista veronese della ex Popolare di Vicenza, titolare di un conto corrente e deposito titoli, trasferito ad Intesa dopo la cessione del 2017. Il correntista ha chiamato in giudizio banca Intesa chiedendo quasi 140mila euro di risarcimento. L’accusa ha sostenuto che il cliente fosse stato indotto, per mezzo di un funzionario Bpvi, all’acquisto, nel 2014, di azioni Mps per un valore di 92mila euro, senza essere stato precedentemente informato delle caratteristiche – altamente rischiose- dell’investimento e per essere stato falsificato il questionario Mifid, al fine di prorogare l’operazione di investimento a proprio danno.
Banca Intesa ha invocato a sua difesa l’art. 3 del D.L. 99/2017, che ha escluso dalle controversie esercitabili nei propri confronti quelle relative a operazioni di ex clienti Bpvi e Veneto Banca, effettuate prima della cessione, e cioè prima del 2017. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione.
Contenuto dell’ordinanza. Il Tribunale di Verona sconfessa il decreto di cessione.
La recentissima ordinanza del Tribunale di Verona, firmata l’11 febbraio scorso da un magistrato che già in passato si è occupato di altri contenziosi afferenti le banche venete, ha risolto positivamente per la prima volta un caso successivo alla cessione, contro Banca Intesa.
Il Giudice con la propria ordinanza ha dichiarato inapplicabile l’art. 3, invocato a propria difesa dalla Banca «stante il contrasto con il diritto Ue ed in particolare col principio di tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 del Trattato Ue».
Ne è conseguita una «inedita scissione tra situazioni debitorie e creditorie, pregiudizievole per i contraenti ceduti». «Per effetto di tale regime – ha continuato il Giudice – il titolare di un rapporto ceduto a Intesa dovrebbe adempiere agli obblighi, mentre dovrebbe far valere i propri crediti, per atti o fatti anteriori alla cessione, nell’ambito della procedura concorsuale» cioè nella liquidazione coatta che, come è già noto, non potrà soddisfare i creditori non privilegiati, e senza nemmeno poter recedere. «Tale quadro obbliga il contraente ceduto a continuare il rapporto con Intesa – conclude il Tribunale – senza poter far valere nei suoi confronti i diritti da esso derivanti». Per il Giudice si è realizzata «una evidente compromissione del diritto di difesa» e, pertanto, l’art. 3 in questione non risulta conforme al principio di effettiva tutela giurisdizionale sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (clicca qui) e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (clicca qui)
Possibili scenari.
Si tratta all’evidenza di una ordinanza importante, con ripercussioni dirompenti sulle vertenze che gli ex clienti delle popolari venete in liquidazione possono intentare o hanno già intentato contro Intesa San Paolo, per responsabilità contrattuali ed extracontrattuali antecedenti, ma anche successive, alla cessione del giugno 2017.
Ulteriori aggiornamenti nel prossimo approfondimento sul tema.
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