E’ stato ultimato l’art. 119 della versione definitiva del Decreto Rilancio (nonostante l’ultima approvazione da parte del Senato, senza modifiche, sarà entro il 18 luglio 2020), in cui sono stati definiti gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali potenziate al 110% (c.d. Superbonus), relative agli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus), oltre che per l’istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
La parte relativa all’efficienza energetica e all’Ecobonus è contenuta nel comma 1 dell’art. 119, che incrementa al 110% l’aliquota di detrazione dall’Irpef o dall’Ires spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica; tuttavia gli impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo per il fotovoltaico e i punti di ricarica per i veicoli elettrici potranno godere della detrazione del 110% se costruiti su edificio con una potenza inferiore a 20 kW e solo nel caso in cui siano abbinati a uno o più dei lavori principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiunti ad interventi di miglioramento sismico.
Gli interventi di efficienza energetica incentivati devono poi rispettare dei requisiti minimi, previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; inoltre, devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, o comunque portare l’abitazione alla classe energetica più alta raggiungibile, dimostrandolo con un attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento rilasciato da tecnico abilitato, nella forma della dichiarazione asseverata.
Per quanto concerne i limiti di spesa, sono stati stabiliti i seguenti:
- impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
- i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo;
- interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380) il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
La detrazione per gli impianti fotovoltaici non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altri forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale; a eccezione per le comunità energetiche e i condomìni in autoconsumo collettivo, per i quali il Ministero dello Sviluppo Economico stabilirà diverse misure.
Oltretutto, lo sgravio del 110% è subordinato alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo, pertanto è consigliabile dimensionare l’impianto in modo da auto-consumare il più possibile oppure prevedere dei sistemi di accumulo.
Inoltre, la Camera ha introdotto una norma in cui è stabilito che l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili o condomìni, che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo (articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162), non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.
Ne consegue, perciò, che il condominio che vuole installare un impianto FV, oltre i 20 kW e fino a 200, non dovrà più aprire una Partita Iva e, soprattutto, questi impianti potranno ottenere il 110% di detrazione per le spese d’installazione relativamente ai primi 20 kW – (che è il limite di fatto imposto dal decreto a tutti gli altri impianti FV) e la quota restante di spesa per la potenza da 20 fino a 200 kW potrà accedere alla detrazione ordinaria del 50%, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.
L’Ecobonus è valido per gli interventi realizzati dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ed è applicabile alle persone fisiche ma non ai soggetti titolari di reddito d’impresa; a condomini, cooperative di abitazione, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche.
ll Superbonus potrà partire dopo l’arrivo di due provvedimenti fondamentali (in teoria entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, quindi per metà agosto): la circolare dell’Agenzia delle entrate e il decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico.
Il primo dovrà definire alcuni meccanismi per lo sconto in fattura/cessione del credito, mentre il secondo dovrà aggiornare i requisiti tecnico-economici per consentire l’accesso agli incentivi.
Vi terremo aggiornati.
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