Oggi ci occupiamo dell’articolo 42, rubricato disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi che, ai suoi commi 3, 4 e 5, a partire dalla entrata in vigore in data 29.03.201, con il D.LGS 28/2011 (cosiddetto Decreto Romani -attuativo della direttiva n. 2009/28/CE), ha subito, nel tempo, svariate modifiche e ritocchi, tanto da risultare, oggi, un sistema notevolmente differente da quello originario (clicca qui).
Le modifiche più significative a questo articolo si sono avute a seguito di quattro interventi legislativi, volti principalmente a salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, il cui meccanismo di concessione è preordinato al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende quello dei singoli destinatari, per comprendere anche quello dell’organismo che elargisce il benefico e della nazione nel suo insieme, nell’ottica della promozione del c.d. green deal.
Tale sistema è stato messo a rischio anche da episodi di truffe, rimbalzate agli onori della cronaca, poste in essere da costruttori e appaltatori in danno di ignari soggetti utilizzatori i quali, a propria volta, si sono trovati pesantemente sanzionati dal Gestore, per esempio, per aver fatto installare, presso i propri stabilimenti, pannelli di origine non italiana, o non europea.
Com’è noto, la competenza per l’attività di verifica, l’erogazione e il mantenimento degli incentivi è, per l’appunto, del Gestore dei Servizi GSE (clicca qui), costituito nel 1999, per effetto del decreto Bersani, che ha introdotto la liberalizzazione nel settore energetico. Società per azioni a partecipazione interamente pubblica, il Gestore è posto sotto il diretto controllo del Ministero dell’economia e delle finanze ed è la quarta società in Italia per fatturato, dopo Eni e Enel.
L’art. 42, nel suo impianto originario, prevedeva un sistema di erogazione di benefici sottoposta a una serie di verifiche effettuate da parte del GSE attraverso il controllo della documentazione trasmessa dal richiedente, nonché con visite a campione sugli impianti e, nel caso di accertata violazione rilevante, il rigetto dell’istanza di ammissione o la decadenza dai benefici ottenuti, con conseguente recupero delle somme eventualmente già corrisposte.
Se, da un lato, le modalità di controllo sono rimaste le stesse, le sanzioni, dall’altro, sono modificate integralmente.
Le leggi più significative sul tema, tutte modificative dell’art. 42, sono state promulgate nel 2017 e, l’ultimissima, alla fine dell’anno 2019. Si ricordano:
- Legge 21.06.2017 n. 96, che ha avviato (cosiddetta “Manovrina salvapannelli”), che avvia, per gli impianti di potenza superiore ai 3 kW, il meccanismo della decurtazione percentuale della tariffa base incentivante, ulteriormente ridotta in caso di violazioni spontaneamente denunciate prima dell’avvio del procedimento, e ha dettato regole ad hoc e per l’ipotesi di pannelli fotovoltaici con certificati non conformi;
- Legge n. 124 del 04.08.2017, che ha introdotto la decurtazione per gli impianti di potenza inferiore ai 3 kW;
- Legge n. 2005 23.12.2017, Legge di Bilancio per il 2018, che ha previsto una vera e propria deroga per tutti gli impianti percipienti incentivi al momento del controllo del Gestore, con ciò di fatto abolendo la sanzione della decadenza e introducendo quella della decurtazione, in una misura ricompresa tra il 20 e l’80% in ragione dell’entità della violazione, e ulteriormente ridotta in caso di autodenuncia;
- Legge 02.11.2019 n. 128, che ha inciso, per gli impianti già realizzati e ancora in esercizio, sulle variazioni percentuali riducendole ulteriormente e le rende applicabili anche agli impianti ai quali era stata precedentemente comminata la decurtazione per effetto della c.d. Manovrina.
Quanto alla disciplina ad hoc introdotta dalla Legge salvapannelli per il fotovoltaico, in favore di soggetti già percipienti incentivi al momento dell’accertamento, l’articolo di riferimento è il 57-quater rubricato “salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici”.
Tale norma ha disposto, all’art. 42, comma 4 del Decreto Romani, sei ulteriori commi (dal 4-bis al 4-quinquies, per il fotovoltaico e il 4-sexies, per l’eolico), contenenti la previsione di una decurtazione del 20% sulla tariffa incentivante base per l’energia prodotta, da applicarsi in esito alla verificata installazione di moduli (pannelli) non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento. La decurtazione viene concessa solo su istanza del soggetto verificato e previa dimostrazione, da parte di questi, di aver intrapreso le azioni consentite dalla legge contro i responsabili della non conformità dei moduli.
La percentuale di decurtazione, originariamente fissata al 20%, è stata poi dimezzata al 10% e, secondo il disposto dell’art. 13-bis, comma 1, della Legge n.128/2019 -sopra citata come ultima degli interventi importanti in materia- validamente applicabile, come detto, anche per quegli impianti ai quali è stata precedentemente adottata la decurtazione del 20% prevista dalla Manovrina.
Di significativa portata risulta anche la lettera b) dell’art. 13-bis, comma 2, (l’unico a rimanere una disposizione esterna e non modificativa del testo normativo dell’art. 42) poiché specifica ulteriormente che le riduzioni percentuali sopra richiamate si applicano:
- agli impianti realizzati, e in esercizio, oggetto di procedimenti amministrativi in corso;
e
- su richiesta dell’interessato (che vale quale quiescenza alla violazione contestata nonché rinuncia all’azione), agli impianti:
- definiti con provvedimento del GSE di decadenza dagli incentivi;
- oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti;
- oggetto di procedimenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione medesima (02.11.2019), compresi i ricorsi straordinari al Capo dello Stato.
Attenzione, però, che le nuove percentuali non si applicano qualora la condotta dell’operatore, che ha determinato il provvedimento del GSE, sia oggetto di processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.
Per quanto poi l’entità delle violazioni, il comma 5 dell’art. 42, fin dalla sua promulgazione, ha previsto, a completamento del quadro del sistema sanzionatorio, l’emissione di un Decreto Ministeriale che indicasse le violazioni che danno luogo alle sanzioni in materia di incentivi, sulla base di elementi valutativi che lo stesso GSE doveva fornire al Ministero.
È stato quindi pubblicato il Decreto Ministeriale 31.01.2014 (cosiddetto Decreto Controlli) che, con il suo Allegato 1, ha dato indicazioni -non tassative- per le violazioni rilevanti comportanti rigetto dell’istanza o decadenza dai benefici concessi.
La Legge di Bilancio 2018, sopra citata, ha dunque aggiornato anche il comma 5 dell’art. 42 in discorso introducendo, con lettera c-bis), tra i contenuti di detta disciplina di sistema, l’indicazione delle violazioni che danno luogo a decurtazione dell’incentivo ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 (quello della deroga, n.d.r.).
Alcun decreto ministeriale di aggiornamento del Decreto Controlli risulta a oggi pubblicato tanto che il GSE, nei propri provvedimenti emessi in esito alle verifiche condotte sugli impianti, non ha recepito il nuovo sistema in deroga, di cui all’art. 42, 3 comma, secondo periodo, continuando a sanzionare con la revoca o la decadenza, in luogo della decurtazione!
Di importanza notevole sul tema, dunque, è la sentenza del Tar Lazio, Sezione Terza Ter, 30.07.2019, n. 10129, nella quale viene espressa una posizione chiara sul punto.
Nella fattispecie sottoposta all’esame del Tribunale amministrativo, si impugnava, con richiesta di annullamento, un provvedimento del GSE emesso in esito a un controllo, presso una installazione di n. 32 impianti solari termici, per i quali era stata formulata istanza di accesso al c.d. Conto Termico, e comminante la revoca dei benefici concessi per rilevata difformità degli interventi, realizzati rispetto alle direttive in materia, e per violazione dell’art. 42, comma 3, D.Lgs. 28/2011, così come introdotto e modificato dalla Legge n. 205/2017, (Legge di Bilancio 2018).
In particolare, la doglianza avanzata dal ricorrente, e accolta dal Tribunale amministrativo, riguardava proprio la portata della deroga di cui all’art. 42, comma 3, e la sua mancata applicazione a beneficio del Soggetto Responsabile, nonostante la chiara formulazione della norma in esame.
Il Gestore, al contrario, aveva disatteso la novella che prevede, come sopra esposto, non la revoca bensì la decurtazione, gradata in ragione dell’entità della violazione riscontrata (all’epoca la gradazione prevista era tra il 20% e l’80%).
Il provvedimento è stato annullato.
Il Tribunale Amministrativo capitolino ha precisato senza alcuna ombra di dubbio – estromettendo il GSE dal ruolo auto-assuntosi di legislatore e ricollocandolo in quello proprio di controllore – che la natura dell’art. 42 comma 3, secondo periodo, come espressamente risulta dal dettato dalla norma medesima, è derogativa e che la previsione della decurtazione è direttamente applicabile, in luogo della revoca/decadenza, dovendo essere calibrata, nella sua forbice percentuale, in ragione dell’entità della violazione accertata dal GSE, previa verifica all’impianto (percipiente incentivi al momento del procedimento amministrativo del Gestore).
Concludendo, quindi, a partire dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, letta in combinato disposto con la precedente Manovrina e la Legge 128/2019, il sistema operativo dei controlli e sanzioni in materia di incentivi dispone che, per gli impianti ricadenti sotto la sua applicazione, la regola primaria è quella della decurtazione, con percentuali ribassate in misura rilevante e gradate in ragione dell’entità della rilevanza accertata.
Inoltre, sono previste misure specifiche per gli impianti fotovoltaici, per i quali venga accertata l’installazione di moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, purché il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli e ne abbia fatto espressa istanza al GSE. La sanzione è, dunque, quella della decurtazione del 10% della tariffa base per l’energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE, comunque escluse ulteriori maggiorazioni eventualmente concesse ad altro titolo, e con valenza anche per le strutture che avessero già beneficiato della precedente decurtazione del 20%.
Cliccando qui, il testo integrale dell’art. 42 D.Lgs 28/2011 con tutte le modifiche richiamate nell’approfondimento.
ZB SRL