Approvato il Decreto FIR che consente a migliaia di risparmiatori coinvolti in crack bancari di ottenere indennizzi
A far data dal 22 agosto 2019, gli interessati avranno 180 giorni di tempo per presentare la domanda di indennizzo, soltanto in modalità telematica, i cui moduli sono reperibili sul sito della Consap.
In una nota pubblicata dal Mef, vengono indicati tutti i soggetti che possono beneficiare di tali indennizzi e coloro i quali ne sono esclusi.
Gli aventi diritto, titolari di azioni della Banca, avranno un ristoro pari al 30% del valore d’acquisto fino ad un massimo di 100mila euro, mentre agli obbligazionisti spetterà un rimborso del 95% fino al medesimo tetto.
Coloro che sono in possesso di taluni requisiti, quali:
a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018, al netto degli strumenti finanziari oggetti di indennizzo e dei contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita;
b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita,
hanno diritto all’erogazione di un indennizzo forfettario.
Il Fondo ha una dotazione iniziale di oltre 1,5 miliardi di euro: 525 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Come accennato poc’anzi, per quanto riguarda le modalità di accesso per poter beneficiare di tali importi, gli interessati potranno presentare la domanda di indennizzo, completa di documentazione attestante i requisiti previsti sul sito della Consap, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data indicata da apposito decreto (22 agosto 2019).
Nell’istanza devono essere specificate, tra le altre cose, i dati personali dell’avente diritto, i dati relativi agli strumenti finanziari oggetto della richiesta, la banca che ha emesso tali strumenti, i dati necessari per il pagamento tramite bonifico bancario o postale. Fra gli allegati, possono essere presentati anche i documenti utili ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del Testo Unico della Finanza che hanno causato il danno ingiusto.
Per la valutazione delle domande, è stata istituita una Commissione tecnica di nove componenti con requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità, competente per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo del Fir. Fra i suoi compiti, vi è quello di esaminare le istanze presentate e la documentazione acquisita; di disporre l’acquisizione di informazioni e documenti necessari per l’assolvimento delle proprie funzioni; di verificare la sussistenza dei requisiti dei richiedenti nonché delle violazioni massive del Testo Unico della Finanza che hanno causato un pregiudizio ingiusto, anche acquisendo d’ufficio la necessaria documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale. La Commissione stabilisce inoltre i criteri generali e le linee guida per la tipizzazione delle diverse tipologie di violazioni massive in presenza delle quali sussistono il danno subito dal risparmiatore e il nesso causale tra le violazioni e il danno stesso. Allo stesso tempo, è compito della Commissione determinare la misura dell’indennizzo e i criteri per la redazione dei piani di riparto, anche parziali.
Infine, una volta determinata la misura dell’indennizzo a favore degli aventi diritto, la Commissione stabilisce i criteri per la redazione dei piani di riparto degli indennizzi stessi, disponendo il pagamento, con la massima celerità, sulla base delle risorse disponibili, nel rispetto dei limiti di spesa, della dotazione del Fondo e fino al suo esaurimento.
Nell’erogazione degli indennizzi viene data precedenza ai pagamenti degli indennizzi diretti, nel cui ambito hanno precedenza quelli di importo non superiore a 50.000 euro.
Le somme che non vengono impegnate al termine di ciascun esercizio sono conservate per essere utilizzate in quelli successivi.
I pagamenti degli indennizzi avvengono mediante bonifico al conto corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto.